“A nome delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante si richiede pertanto che sia individuata una modalità di esercizio degli apparecchi che erogano ticket, prevedendo – limitatamente alle attività
“A nome delle imprese che svolgono attività di spettacolo viaggiante si richiede pertanto che sia individuata una modalità di esercizio degli apparecchi che erogano ticket, prevedendo – limitatamente alle attività di spettacolo viaggiante di cui all’art. 69 TULPS – una giocata massima di 1 euro, o 2 euro per le Pesche verticali di abilità, e un premio del valore massimo di 80 euro (costo di acquisto, IVA esclusa)”.
E’ quanto chiede ad ADM l’associazione Anesv in merito ad eventuali modifiche da apportare al settore dell’amusement e alle regole tecniche dei giochi.
“Come noto, le attività di spettacolo viaggiante – spiega Anesv – ospitano da quasi 70 anni apparecchi da trattenimento. La presenza in Italia dei primi flipper, le microguide è legata a questa categoria di imprenditori, operanti nei luna park e nei parchi giochi stabili installati nei giardini comunali.
Gli esercenti spettacoli viaggianti gestiscono un’attività di pubblico spettacolo con la licenza di cui all’art. 69 del TULPS, e non di cui all’art. 86, come le sale giochi tradizionali. Essi non possono gestire, per legge, apparecchi con vincite in denaro o VTL.
Le attività di spettacolo viaggiante non destano quindi alcun allarme sociale legato a fenomeni di ludopatia.
Sia nello spettacolo viaggiante itinerante che nei parchi giochi cittadini fino ai grandi parchi di divertimento a tema, rappresentati anch’essi dalla scrivente, sono presenti apparecchi a gettone o moneta inseriti in padiglioni mobili o installati stabilmente, frequentati da famiglie e bambini e spesso autorizzati con licenza di spettacolo viaggiante, tutti appartenenti all’Elenco delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 337/1968, e alcuni delle tipologie del comma 7 dell’art. 110 TULPS. Tra i giochi presenti, in sostituzione dei desueti videogiochi, sono collocati anche giochi di cui all’art 110 comma 7 c-bis (cd. Redemptions) che erogano punti, permettendo di ottenere premi cumulativi di modico valore.
Le attività di spettacolo viaggiante, della cui attività il legislatore ha inteso riconoscere la “funzione sociale” all’art.1 della legge 337/1968, sono rubricate in un elenco emanato con decreto interministeriale ai sensi dell’art. 4 della legge citata. Il problema vissuto da questa Categoria, che gestisce attrazioni in genere non soggette a ISI e si avvale dell’aliquota IVA del 10 per cento, è quello di poter gestire nel rispetto della normativa i giochi che emettono ticket.
Si propone pertanto di individuare un imponibile forfetario, di importo sostenibile, come quello già individuato per le Pesche verticali di abilità, il Gioco al gettone e i Videogiochi, considerando che la maggior parte delle attività rappresentate ha carattere stagionale.
La tipologia di esercizio dei giochi nel settore dello spettacolo viaggiante è assai diversa da quella delle sale giochi di cui all’art. 86 TULPS. Si tratta di installazioni per famiglie e bambini, nelle quali la ludopatia è del tutto assente visto che i premi sono di modicissimo valore”.
PressGiochi
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