In Aula della Camera si discute la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 intesa a prevenire,
In Aula della Camera si discute la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 intesa a prevenire, individuare e combattere le partite truccate e la manipolazione delle competizioni sportive.
Come ha ricordato Alessia Morani, relatrice della II Commissione: “Gli articoli da 3 a 5 introducono disposizioni di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni della Convenzione. Si tratta di limitati interventi relativi a: l’individuazione dell’autorità nazionale competente, in attuazione dell’art. 9 della Convenzione (art. 3); la previsione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo di delitti di frode in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in attuazione dell’art. 25 della Convenzione (art. 4);
Per i profili che necessitano di adeguamento, l’articolo 3 del disegno di legge dà attuazione nel nostro ordinamento all’articolo 9 della Convenzione, che invita gli Stati a identificare una autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’autorità competente viene individuata dal legislatore nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si ricorda, infatti, che l’Agenzia, in veste di amministrazione dei monopoli, è garante della legalità e della sicurezza in materia di gioco e svolge funzioni di controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi al fine di assicurare il regolare afflusso delle imposte. In particolare, nel comparto dei giochi, l’Agenzia provvede alla verifica della regolarità del comportamento degli operatori e al contrasto dei fenomeni di gioco illegale. Si ricorda infine che l’incorporazione dell’amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS, l’autorità di vigilanza nei settori dei giochi e dei tabacchi) nell’Agenzia delle dogane è stata disposta, a decorrere dal 1° dicembre 2012, dall’articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012.
L’articolo 4 dà invece attuazione all’articolo 25 della Convenzione, che richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati, anche attraverso l’aggressione a beni di valore equivalente a tali profitti. A tal fine, il disegno di legge disciplina la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Con l’inserimento nella legge n. 401 del 1989 di un nuovo articolo 5-bis, il provvedimento prevede che in caso di condanna (o patteggiamento) per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse), il giudice debba ordinare la confisca penale (comma 1) e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona (comma 2).
L’articolo 5 introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, dando così attuazione all’articolo 23 della Convenzione.
In particolare, il disegno di legge inserisce un nuovo articolo 25-duodecies nel catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, prevedendo specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite (artt. 1 e 4 della legge n. 401 del 1989). La riforma prevede che: in caso di commissione di delitti, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 500 quote; in caso di contravvenzioni, all’ente si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma corrispondente a massimo 260 quote”.
L’on. Lia Quartapelle Procopio, relatrice della III Commissione, analizzando l’inquadramento giuridico-internazionale della Convenzione, ha ricordato che l’accresciuta commercializzazione degli eventi sportivi e la loro esposizione mediatica hanno favorito – specie a partire dagli anni Duemila – un consistente incremento degli interessi economici legati ad alcuni risultati sportivi e incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite e anche illecite.
In questo contesto generale si segnalano due fenomeni peculiari: in primo luogo il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse offerte, a volte in assenza di un controllo efficace da parte delle autorità competenti, così da favorire la diffusione di scommesse più facili da influenzare e di forme di manipolazione più difficili da scoprire; in secondo luogo lo sviluppo di un consistente mercato illegale, che offre agli utenti margini di rendimento particolarmente elevati, in grado di attirare le organizzazioni criminali, interessate alla manipolazione delle competizioni sportive su cui sono effettuate le scommesse, al fine di ricavare profitti grazie ad esse, riciclando, in tal modo, denaro di provenienza illecita.
Occorre rilevare che alcuni rilevanti profili del fenomeno corruttivo in ambito sportivo sono già oggetto di convenzioni sulla criminalità organizzata e sulla corruzione – rispettivamente la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Mérida, 2003). Tali convenzioni, tuttavia, non considerano, espressamente i casi di manipolazione delle competizioni sportive che esulano dal contesto della criminalità transnazionale o dalla nozione di corruzione in senso proprio.
Del pari, come riferimenti normativi per elaborare strumenti di lotta contro le organizzazioni criminali che corrompono gli sportivi e si servono delle scommesse per riciclare denaro «sporco» e per finanziare le loro attività potrebbero essere utilizzate due specifiche convenzioni del Consiglio d’Europa in materia di corruzione e di riciclaggio del 1998 e del 2005.
La manipolazione delle competizioni sportive può, però, essere attuata attraverso pratiche non riconducibili alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla corruzione, così come le scommesse illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione dei risultati sportivi non necessariamente rientrano nell’ambito di applicazione della Convenzione sul riciclaggio.
Richiamo – ha concluso l’onorevole – la rilevanza delle norme concernenti gli aspetti repressivi e di cooperazione internazionale (articolo 1, paragrafo 2). Quanto alle numerose definizioni fornite dall’articolo 3, risultano particolarmente dettagliate quelle relative alle nozioni di «scommessa sportiva» – rispetto alla quale sono differenziate le ipotesi di «scommessa illegale», «scommessa irregolare» e «scommessa sospetta» – e di «partecipante alla competizione» – in cui rientrano le figure di atleti, personale di supporto e official/officiel, ovvero proprietari, azionisti, dirigenti e personale delle società sportive nazionali e internazionali, nonché arbitri e componenti delle giurie”.
“Con l’Atto Camera che giunge oggi all’esame finale da parte dell’Assemblea della Camera dei Deputati – ha dichiarato l’on. Stefano Borghesi – si è conseguentemente scelto non soltanto di disporre l’autorizzazione a ratificare ed eseguire la Convenzione, ma altresì di intervenire anche sul nostro diritto interno.
Ne è scaturito un provvedimento che consta di sette articoli, che tra le altre cose affidano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di regolamentare le scommesse sportive in Italia. Si aggravano poi le sanzioni per i reati di frode sportiva, l’esercizio abusivo di gioco o scommesse e le punizioni ai danni di chi gestisca giochi d’azzardo tramite apparecchi vietati”.
“Per perseguire efficacemente tale obiettivo – ha concluso l’on. Laura Coccia – la Convenzione in esame «associa» — sul piano del contenuto — tutti i potenziali soggetti che operano nella lotta alle manipolazioni, cioè autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di scommesse. Sottolinea che, in tal senso, i governi sono sollecitati ad adottare misure idonee, anche di natura legislativa, per indurre, ad esempio, le autorità di controllo sulle scommesse sportive a contrastare le frodi, anche limitando o sospendendo la possibilità di effettuare scommesse, o limitando, in caso di necessità, l’accesso agli operatori coinvolti e il blocco dei flussi finanziari tra questi ultimi e i consumatori.
Le organizzazioni sportive sono, invece, invitate a dotarsi di regole più stringenti contro la corruzione, nonché a prevedere sanzioni e misure disciplinari per i casi di violazione, oltre a princìpi di buona governance.
In particolare, la convenzione fa carico agli Stati il dovere di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali; a tale fine, si indicano talune ipotesi quali il blocco o limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori «remoti» di scommesse illegali e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi :finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. Ma favorisce anche lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse.
La legge di ratifica della Convenzione individua nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni: Inoltre, si consente al giudice “in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dalla legge (frode in competizioni sportive e altri delitti di esercizio abusivo di giochi o scommesse)”, di “ordinare la confisca penale e, se questa non è possibile, ordinare la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilità anche indirettamente o per interposta persona.
Ma viene anche introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, con l’obiettivo di “indurre le società che operano nel settore a dotarsi di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati”.
Oggi, dunque, ci dotiamo di uno strumento importante nelle politiche di prevenzione e contrasto della frode sportiva; una concreta ed efficace risposta internazionale a una questione cruciale di questi tempi che favorisce anche una maggiore collaborazione tra autorità pubbliche, organizzazioni sportive e operatori di gioco legali in merito al tema delle frodi sportive. Questo è un provvedimento importante che tratta materie di notevole rilievo sul piano della tutela della legalità e che ci consente di fare notevoli e significativi passi avanti nella lotta contro la frode sportiva”.
PressGiochi