25 Novembre 2024 - 07:35

Fondo per il pluralismo: tra i requisiti di accesso l’adesione al codice di autoregolamentazione

Le commissioni Trasporti e Cultura della Camera dei Deputati entro il 10 agosto dovranno esprimere il proprio parere in merito allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento

19 Luglio 2017

Le commissioni Trasporti e Cultura della Camera dei Deputati entro il 10 agosto dovranno esprimere il proprio parere in merito allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

Tra i requisiti di ammissione ai contributi che dovranno essere rispettati dalle emittenti televisive si prevede che esse aderiscano al codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e al codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002.

 

 

L’ atto del Governo sui fondi per il pluralismo reca lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali. Tale Fondo era stato istituito dall’articolo 1, comma 160, della legge di stabilità per il 2016 presso il Ministero dello sviluppo economico ma, per effetto dell’articolo 1 della legge n. 198 del

2016, è stato trasferito al Ministero dell’economia e delle finanze. Il citato Fondo ha l’obiettivo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore dell’informazione.

 

Secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge sopra citate nell’attuale Fondo confluiscono:

  1. a) le risorse statali destinate al sostegno dell’editoria quotidiana e periodica;
  2. b) le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale;
  3. c) quota parte – fino a 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018 – delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (a seguito delle modifiche apportate alla disciplina del canone dall’articolo 1, comma 152-159, della L. 208/2015);
  4. d) le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo di: concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; società operanti nel settore dell’informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria diretta; altri soggetti che esercitano l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet.

 

 

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