Novara. L’ass. Iodice: “Doveroso contributo del comune alla ricerca sul gioco d’azzardo patologico” Malta. MGA: “Escludere le licenze B2B dalle tasse sui giochi” Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riscrive integralmente il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), anche per gli operatori di gioco, modificando sostanzialmente gli artt. 52 e 53 del decreto del 2007. Ed invero l’articolo 4 del Decreto Legislativo n.90/17 ha sostituito il Titolo IV, prevedendo tra l’altro disposizioni puntuali per i prestatori dei servizi di gioco, mentre l’articolo 5 del menzionato decreto ha sostituito l’articolo 64 – Capo II del Titolo V – individuando anche specifiche sanzioni, di natura penale ed amministrativa.
Con l’introduzione di queste nuove indicazioni normative – afferma l’avvocato Stefano Sbordoni – viene riconosciuta un’identità ben precisa non solo agli operatori di gioco, a cui vengono dedicati due capitoli, ma a tutta la filiera dei giochi, ivi compresi gli esercenti e i distributori, ovvero “le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attivita’ di gioco”. Gli esercenti e i distributori sono infatti obbligati ad inviare entro dieci giorni al concessionario di riferimento i dati relativi all’identificazione della clientela, e comunque devono assicurare “la conservazione dei dati (….) per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione”. Si inizia a vedere anche a livello di norma primaria un chiaro riconoscimento dell’ultimo miglio della filiera del gioco.
La novella è entrata in vigore il 4 luglio con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, che prevede il termine di dodici mesi – 4 luglio 2018- per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV relative alle VLT. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, co. 3, lett. a) del decreto in esame, le forme di gioco pubblico commercializzato da ADM per le quali sono previste nuove, ed in alcuni casi rilevanti, regole sono:
I concessionari di gioco devono adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco. Le procedure e i sistemi di controllo, secondo lo spirito del legislatore, dovrebbero assicurare quanto meno:
Ed ancora, l’art. 53 – nel testo novellato – prevede, in capo agli operatori che sono a diretto contatto con la clientela, obblighi di adeguata verifica della medesima e di conservazione dei dati. Con specifico riferimento agli operatori di gioco on line questi:
Viene fatto altresì specifico obbligo agli operatori di gioco on line di conservare per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:
Con la novella entrata in vigore in data 4 luglio, – conclude il legale – ADM nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico: a) viene investita dell’obbligo di verificare l’osservanza degli adempimenti che tutti i concessionari sono tenuti a rispettare, b) deve emanare linee guida, ad ausilio degli stessi concessionari, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza. Nulla quaestio su queste regole, ma in assoluto. Certo, il timore di una presunzione di illegalità sull’attività di gioco, a prescindere che sia lecita o meno (il peccato originale insomma), sembra permanere.
PressGiochi