L’avvocato Osvaldo Asteriti è intervenuto in merito alla vicenda del rimborso ottenuto da un giocatore che aveva acquistato numerosi tagliandi delle lotterie istantanee senza vincere. “Un Giudice di Pace,
L’avvocato Osvaldo Asteriti è intervenuto in merito alla vicenda del rimborso ottenuto da un giocatore che aveva acquistato numerosi tagliandi delle lotterie istantanee senza vincere.
“Un Giudice di Pace, anzi diversi, – spiega Asteriti – hanno condannato il concessionario a restituire ad alcuni giocatori i soldi spesi per l’acquisto di diversi gratta e vinci, dichiarando nullo il contratto di acquisto.
In realtà l’illegittimità non è tanto presunta e si fonda sulla mancata osservanza da parte dei concessionari della disposizione del decreto Balduzzi che, dal primo gennaio 2013, impone di indicare sui tagliandi la probabilità di vincita, prescrizione superabile solo “qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non poter essere contenuta nelle dimensioni dei tagliandi”. In questo caso, e solo in questo caso, è legittimo rinviare al sito per la consultazione della detta probabilità.
Come abbiamo denunciato più volte, i monopoli hanno letto la norma come se l’obbligo informativo sui tagliandi non ci fosse affatto, limitandosi per quasi tre anni a inserire sui biglietti un semplice rimando al sito per la consultazione. La premessa di questa scelta, per meglio dire alibi, era che sui tagliandi non ci fosse lo spazio sufficiente per contenere le informazioni obbligatorie ed è stata mantenuta ferma fino a settembre 2015. Sconfessando se stessi e la propria tesi, infatti, sul retro dei biglietti della lotteria istantanea “Soldi…Soldi”, indetta con decreto del 16 settembre 2015, compare l’indicazione della probabilità di vincita, anche se fornita in maniera ingannevole, e inoltre da allora sono stati emessi 17 nuovi decreti per modificare il layout posteriore dei tagliandi di altrettante lotterie già in essere.
L’inserimento sui biglietti della probabilità di vincita dimostra in maniera evidente che l’obbligo informativo poteva e doveva essere osservato sin dall’inizio della sua introduzione, non sussistendo alcuna ragione giustificatrice per la sua inosservanza, non essendo nel frattempo intervenuta alcuna variazione nella dimensione dei tagliandi.
I Giudici di Pace aditi, applicando la legge come loro prescritto, hanno quindi dichiarato la nullità dei contratti di vendita dei tagliandi sprovvisti della indicazione della probabilità di vincita per contrarietà a norme imperative di legge, ex articulo 1418 c.c., non avendo i monopoli e il concessionario adempiuto a precisi obblighi di legge
In conclusione, – afferma l’avvocato – i contratti di acquisto di tagliandi Gratta e vinci, stipulati dopo il 1° gennaio 2013, che non recano sul retro le indicazioni della probabilità di vincita possono essere dichiarati nulli con diritto alla restituzione del prezzo pagato”.
PressGiochi
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