Formigine (MO). In scadenza la possibilità di ottenere gli sgravi Tari per i bar che rinunciano alle slot L’avvocato Osvaldo Asteriti riflette stavolta sulla pubblicità dei giochi e
L’avvocato Osvaldo Asteriti riflette stavolta sulla pubblicità dei giochi e sull’applicazione di un’effettiva equità sancita costituzionalmente.
“Il diritto di uguaglianza- commenta- posto dall’articolo 3 della Costituzione, sancisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e tutti hanno l’obbligo di rispettarla. In base a questo principio non dovrebbero esserci soggetti “legibus soluti”, assolti dal dovere di osservanza della legge, anche se l’esperienza ci informa quotidianamente del contrario, in ogni campo.
Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, all’articolo 7, “… misure di prevenzione per contrastare la ludopatia …”, comma 4, vieta la pubblicità in cui manchi l’indicazione della possibilità di consultare sul sito aams note informative sulla probabilità di vincita del gioco pubblicizzato. Il successivo comma 4 bis, aggiunto in sede di conversione, dispone che “La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato”.
“Pur essendo in vigore dal 1° gennaio 2013- prosegue l’avvocato- la prescrizione posta dal comma 4 bis non è mai stata rispettata, dimostrando, se ce ne fosse bisogno, che la legge è uguale per tutti è solo una dichiarazione di principio, senza applicazioni pratiche.
I monopoli, infatti, dopo un primo periodo in cui nella pubblicità dei giochi con vincite in denaro non veniva indicata alcuna probabilità di vincita, da qualche tempo nella pubblicità dei gratta & vinci indicano solo la probabilità di vincita del premio massimo, senza specificare, come per tutti gli altri giochi, la percentuale relativa agli altri premi”.
“Ci sembra interessante riportare testualmente la circolare dell’aams che giustifica l’omissione- continua- “la necessaria presenza di entrambe le indicazioni si palesa, tuttavia, contraddittoria. Quella prevista dal comma 4 (rinvio alle note informative), infatti, pare tener conto delle oggettive difficoltà di condensare in un messaggio pubblicitario le probabilità di vincita che, in ogni caso richiedono una descrizione particolarmente articolata”. E allora? “Proprio in relazione alle dette, oggettive difficoltà si ritiene che possa valere il criterio previsto per i dati da riportare sulle schedine…”. Insomma, il destinatario della legge e degli obblighi nella stessa previsti è legittimato a “interpretarla”, a ridurla a ragionevolezza, ad applicare ad una fattispecie principi dettati per un’altra, fino a eluderla completamente, senza conseguenze.
“Questa è la situazione oggi-conclude Asteriti- nonostante la chiara disposizione legislativa, nonostante le denunce ai monopoli e all’AGCM, nonostante il pericolo per la salute dei giocatori, nonostante … tutto. Nonostante la legge sia uguale per tutti”.
PressGiochi
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