Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto la richiesta di sospensiva di un punto di raccolta scommesse al quale il comune di Venezia aveva diffidato l’attività di raccolta
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha accolto la richiesta di sospensiva di un punto di raccolta scommesse al quale il comune di Venezia aveva diffidato l’attività di raccolta scommesse di cui al provvedimento della Questura di Venezia – licenza ex art. 88TULPS , in quanto rilasciata in difformità a quanto disposto dall’Art. 30 del Regolamento edilizio.
L’art. 30 del Regolamento adottato nel 2015 vieta infatti l’apertura di “sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovani le o pertinenze dei luoghi di culto a frequentazione esterna (patronati, oratori, case della solidarietà, case di accoglienza)”.
Per il Tar, “rimessa al Collegio la valutazione di merito sulla corretta applicazione, in particolare dell’art. 30 del regolamento edilizio del comune di Venezia, la sussistenza della rappresentata situazione di gravità e urgenza in ragione del grave pregiudizio economico derivante dall’atto impugnato che inibisce al ricorrente lo svolgimento, nei propri locali, dell’attività per la quale ha già ottenuto la licenza di pubblica sicurezza e l’autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” ha accolto la richiesta di sospensione cautelare e fissato l’udienza collegiale al 22 settembre.
PressGiochi
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
1
|
2
|
3
|
|||
4
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
15
|
16
|
17
|
||||
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
|
30
|
1
|