13 Gennaio 2025 - 18:19

Corte di Cassazione: interamente dovuta l’imposta annuale anche su apparecchi dismessi nel 2004

Ieri la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un operatore di giochi contro la sentenza della Commissione Tributaria regionale di Genova del 2010 che aveva affermato la necessità

20 Maggio 2016

Ieri la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un operatore di giochi contro la sentenza della Commissione Tributaria regionale di Genova del 2010 che aveva affermato la necessità di versare per intero l’imposta sugli apparecchi da intrattenimento del 2004 e relativi accessori anche se rimasti in esercizio solo per pochi mesi. Infatti,  la commissione tributaria regionale aveva ritenuto interamente dovuta la somma in oggetto, in quanto corrispondente all’imposta forfettaria annua già stabilita in misura ridotta dalla legge per l’anno 2004, nella previsione che i macchinari di intrattenimento rientranti nella tipologia oggetto di imposizione dovessero essere eliminati e distrutti, in quanto divenuti illeciti, entro il maggio 2004.

Per la Corte di Cassazione, che si è espressa oggi sulla questione, è infondato il ricorso, in quanto “asseritamente risultante dalla riduzione ex lege dell’imposta nella previsione della obbligatoria rimozione dei macchinari a decorrere dal maggio 2004, là dove – al contrario – la riduzione dell’importo forfettario annuo 2004 (euro 2500,00 ex art.14 bis cit., co 3 bis, in luogo di euro 4100,00) non derivava da tale previsione legislativa, bensì dal riallineamento con la tariffa antecedente al 2003, anno del ‘minicondono’ delle imposte sugli intrattenimenti.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, infatti, la commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione dell’art.14 bis d.P.R. 640/72, in base al quale, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110 Tulps, “il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medio forfettario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione (…) entro il 16 marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1″ marzo”. Nel caso di specie è incontroverso in causa che i macchinari della ricorrente fossero stati installati prima di quest’ultima data, così da `scontare’ per intero l’imposta forfettaria annua…

Quindi, per la Suprema Corte, l’importo richiesto nell’avviso di accertamento non finirebbe con il ‘colpire’ l’uso dei macchinari in oggetto anche per il periodo successivo alla loro rimozione e distruzione, in quanto considerati dalla legge non più leciti proprio in ragione della preclusione ex lege all’utilizzo in epoca successiva al maggio 2004. La mancata fruizione dei macchinari di intrattenimento dopo tale data, in altre parole, è già stata considerata dal legislatore in sede di imposizione per un minor importo forfettario annuo. Sicchè “in tema di apparecchi e congegni di intrattenimento e da gioco, ai sensi dell’art. 14 bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il pagamento delle imposte di cui all’art. 110, settimo comma, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere effettuato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio, essendo consentita la possibilità di frazionare l’imposta in relazione all’effettivo utilizzo solo per gli apparecchi installati dopo il 1 marzo di ciascun anno.

Ne consegue che, per gli apparecchi rimossi e demoliti entro la data del 31 maggio 2004, è comunque esclusa la possibilità di frazionamento in relazione all’effettivo utilizzo, avendo il legislatore appositamente previsto per l’anno 2004 il pagamento dell’imposta in misura ridotta” il pagamento delle imposte sugli intrattenimenti per gli apparecchi e congegni di cui all’art. 110 comma 7 TULPS, determinate sulla base dell’imponibile medio in via forfetaria su base annuale deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio e pertanto nella fattispecie l’imposta doveva essere pagata dalla ricorrente entro tale termine per intero senza tener conto che gli apparecchi per il gioco erano stati rimossi e demoliti dopo il 30/4/2004 e quindi erano stati effettivamente utilizzati solo quattro mesi. La norma non prevede infatti la possibilità di ragguagliare l’imposta dovuta parametrandola al periodo di effettivo utilizzo per gli apparecchi già in possesso alla data del 1 gennaio ma solo per quelli installati dopo il 1 marzo di ciascuno anno”.

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