24 Novembre 2024 - 18:44

Avv. Agnello: “Escludere un soggetto dalla gara per motivi economici viola il principio di proporzionalità”

“Oggi davanti alla II sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la difesa ha chiesto di censurare la normativa della gara Monti con riferimento ai limiti imposti da uno Stato

13 Aprile 2016

“Oggi davanti alla II sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea la difesa ha chiesto di censurare la normativa della gara Monti con riferimento ai limiti imposti da uno Stato membro alle concrete modalità per dimostrare la capacità economico-finanziaria degli aspiranti concessionari”. Lo dichiara l’avvocato Daniela Agnello commentando l’udienza che si è tenuta quest’oggi presso la Corte di Giustizia europea sul caso BetuniQ relativamente al Bando Monti e all’esclusione dalla gara per motivi legati alla capacità economico finanziaria dell’operatore maltese.

“Abbiamo due Stati – continua Agnello – : Malta, con una rigida prassi bancaria e l’Italia, che si ostina a non offrire ragionevoli alternative alle doppie referenze bancarie non prevedendo un elemento di flessibilità e, per l’effetto, causano  l’esclusione dell’operatore dalla gara.

La difesa, a seguito delle numerose domande formulate dal Relatore e dall’Avv. Generale, ha ampiamente risposto evidenziando la necessità di capire quale modello di Europa si vuole realizzare: l’Europa della burocrazia e dei formalismi; o un’Europa che non perde occasione per superare le barriere tra gli Stati e integrare nuovi principi tra materie armonizzate e materie non armonizzate: appalti, concessioni e giochi.

 

Escludere da una gara un soggetto che non può ricorrere alle referenze bancarie per giustificati motivi, laddove esistevano altri strumenti idonei, va oltre quanto necessario per garantire l’affidabilità economica di un partecipante alla selezione e viola il principio di proporzionalità.

La normativa italiana, non ha fornito criteri oggettivi e noti in anticipo per la redazione delle referenze bancarie e ha attribuito un potere illimitato all’Amministrazione nella valutazione di tale referenze. Non ha rispettato, l’obbligo di trasparenza, quale corollario del principio della parità di trattamento, con conseguente violazione del principio di effettività”.

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