19 Gennaio 2025 - 05:59

Reggio Emilia, il CdS conferma legittimità al distanziometro per i giochi pubblici

Palazzo Spada esclude effetto espulsivo delle norme sulle distanze tra giochi e luoghi sensibili

04 Dicembre 2024

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un operatore di giochi con tre sale giochi a Reggio Emilia, risultati non conformi alla normativa regionale dell’Emilia-Romagna che regola le distanze minime dai luoghi considerati “sensibili”.

Tale normativa, introdotta con la legge regionale n. 5/2013 e successivamente modificata dalla legge regionale n. 18/2016, stabilisce il divieto di esercizio delle sale giochi a meno di 500 metri, misurati lungo il percorso pedonale più breve, da istituti scolastici, luoghi di culto, impianti sportivi e altre strutture protette. Il Comune, applicando le disposizioni regionali, ha effettuato una mappatura dei luoghi sensibili e delle sale giochi esistenti, individuando quelle in posizione irregolare, tra cui quelle gestite dalla società appellante.

A seguito della mappatura, il Comune ha richiesto alla società di delocalizzare le sale in zone consentite o di chiuderle. Nonostante i provvedimenti, una delle sale ha continuato a operare in violazione del divieto, portando all’emanazione di un’ordinanza di chiusura. La società ha impugnato tali provvedimenti davanti al TAR, sollevando, tra gli altri, profili di illegittimità costituzionale della normativa regionale per presunta violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla libertà economica. Ha inoltre sostenuto che la delocalizzazione sarebbe stata impossibile, sia per vincoli urbanistici sia per l’assenza di indicazioni su aree alternative idonee da parte del Comune.

In prima battuta, il TAR ha respinto il ricorso, dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale e ritenendo legittimi sia il regolamento regionale sia i provvedimenti comunali attuativi.

La sentenza è stata quindi impugnata davanti al Consiglio di Stato, che ha disposto un’istruttoria per verificare se vi siano stati impedimenti concreti alla delocalizzazione delle sale.

Il Comune, in esecuzione del provvedimento richiesto, ha depositato il 15 maggio 2024 un documento intitolato “memoria autorizzata”, contenente le proprie risposte alle istanze formulate. Per comprendere appieno questo atto, è necessario esaminare la normativa urbanistica della Regione Emilia-Romagna vigente all’epoca dei fatti.

La legislazione regionale era disciplinata dalla legge regionale 20/2000, che aveva introdotto un nuovo sistema di pianificazione urbanistica, articolato in tre strumenti principali: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC). Questa impostazione, sostituendo il previgente modello basato sul Piano Regolatore Generale, mirava a delineare strategie di sviluppo su orizzonti temporali differenziati, con il PSC dedicato alla pianificazione generale, il RUE alle modalità d’intervento edilizio, e il POC agli interventi operativi di breve termine. La possibilità di accordi pubblico-privato era regolata dall’art. 18 della stessa legge. Successivamente, la l.r. 20/2000 è stata abrogata dalla l.r. 24/2017, che ha introdotto il Piano Urbanistico Generale (PUG) come strumento unico di pianificazione.

Nel Comune di Reggio Emilia, le attività oggetto della controversia erano definite dal regolamento edilizio allegato al RUE come “uso d16”, includendo sale gioco, VLT, sale bingo e attività affini. Fino al 2019, tali attività potevano essere insediate previo inserimento nel POC o tramite accordi operativi. Questa possibilità è decaduta con una delibera comunale del dicembre 2019, che ha avviato il procedimento per il PUG senza avvalersi delle norme transitorie della nuova legge regionale.

Nel giudizio, la società appellante ha contestato sia la legittimità del distanziometro in astratto sia l’impossibilità di delocalizzare le proprie attività.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del distanziometro, richiamando la giurisprudenza costituzionale e amministrativa che ne riconosce la finalità di tutela sociale e di prevenzione del gioco compulsivo. Ha inoltre escluso un effetto espulsivo delle norme, poiché la disciplina consentiva in astratto l’insediamento delle attività in aree conformi, laddove la società non ha mai presentato istanze specifiche in tal senso.

Il Collegio ha respinto l’appello, ritenendo infondate anche le contestazioni sui calcoli delle distanze dai luoghi sensibili, non supportate da elementi concreti.

PressGiochi

Fonte immagine: PALAZZO SPADA SEDE DEL CONSIGLIO DI STATO