22 Novembre 2024 - 11:49

Roma: il regolamento e le nuove norme in materia di slot machine, Vlt e comma7

Contenzioso Tributario: nel 2016 si riducono i ricorsi verso ADM, 874 unità Il Comune di Roma ha dato il proprio via libera al nuovo regolamento per le sale giochi della

15 Giugno 2017

Contenzioso Tributario: nel 2016 si riducono i ricorsi verso ADM, 874 unità

Il Comune di Roma ha dato il proprio via libera al nuovo regolamento per le sale giochi della città attraverso l’approvazione di un documento che disciplina in maniera dettagliata distribuzione e orari di attivazione per apparecchi da gioco tipo slot machine, videolottery e comma 7. Ma vediamo nel dettaglio le disposizioni approvate.

I punti focali della disciplina riguardano:
– una distanza dei punti di gioco con vincita in denaro e scommesse di almeno 350 metri all’interno del perimetro dell’anello ferroviario di cui alla zona 2 del Pgtu e di almeno 500 metri al di fuori di esso, misurati dai luoghi sensibili di cui alla legge regionale Lazio n.5/2013 (istituti scolastici di qualsiasi grado; luoghi di culto; centri giovanili e istituti frequentati principalmente da giovani; strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale; centri anziani).

– La determinazione, con ordinanza sindacale, degli orari di apertura/chiusura delle attività di gioco e le fasce orarie di interruzione del gioco (che tutelino la salute del cittadino ma che non violino l’iniziativa economica del settore).

– Il regolamento entra in vigore per le nuove attività, riservando di disciplinare a breve le misure relative alle attività già in essere, onde non creare danni patrimoniali a coloro che hanno investito denaro nelle relative attività.

 

La città giudata dal M5S al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di utenti  psicologicamente più vulnerabili, si prefigge di prevenire e contrastare la propensione al Gioco d’Azzardo Patologico e garantire che ogni forma di gioco lecito, sul territorio cittadino e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli – peraltro apprezzabili e documentati – per la salute pubblica, la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, l’aggregazione sociale, la sicurezza urbana, la viabilità, il decoro, la quiete pubblica e contrastando, altresì, i fenomeni di dequalificazione territoriale.

La sindaca Raggi vuole inoltre disincentivare il gioco compulsivo che, sovente, degenera nella patologia del Gioco d’Azzardo Patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione correlate al gioco, ancorché lecito, valorizzando le forme di aggregazione sociale che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
“Con l’approvazione del regolamento sulle sale slot il M5s riporta l’interesse e la tutela dei cittadini al centro dell’azione amministrativa – ha commentato il consigliere Nello Angelucci – auspichiamo che il governo nazionale e regionale non indugino oltre nell’adozione di misure serie che vadano a sostegno delle azioni degli enti locali”.

 

In tema di DISTANZE  si stabilisce che:

Nelle more della definizione delle distanze da parte della normativa statale o regionale, i locali delle sale da gioco con installazione di VLT, delle agenzie per la raccolta di scommesse e degli esercizi che installano giochi con vincita in denaro, devono rispettare una distanza dai luoghi sensibili di seguito indicati di almeno 350 metri all’interno del perimetro dell’anello ferroviario di cui alla zona 2 del PGTU e di almeno 500 metri al di fuori di esso:
a) istituti scolastici di qualsiasi grado;
b) luoghi di culto;
c) centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
e) centri anziani.

Al fine di tutelare la salute pubblica ed evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco ed ulteriore fattore di rischio per il giocatore compulsivo, all’interno del locale in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo con vincita in denaro non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat. La distanza tra locale e luogo sensibile deve essere calcolata prendendo in considerazione il percorso pedonale più breve, misurato partendo dall’accesso del luogo sensibile all’ingresso del locale da gioco.

Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri, di cui al comma 1 del presente articolo, dai luoghi sensibili nel caso di apertura di sale da biliardo o sale giochi che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro.
Gli apparecchi e congegni da gioco, di cui al presente Regolamento, non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici qualora gli stessi si trovino all’interno istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie, centri di formazione professionale, luoghi di culto, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, attrezzature balneari e spiagge, giardini, parchi e altri spazi verdi pubblici attrezzati, musei civici e nazionali, caserme attive, centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri per l’impiego.

L’esercizio delle attività di gioco di cui al presente Regolamento sono comunque vietate:
a) negli immobili di proprietà di Roma Capitale e delle società da essa controllate o partecipate;
b) in immobili vincolati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici;
c) nei chioschi su suolo pubblico;
d) nei tessuti T1, T2, T3, T4, T5 ovunque localizzati e T6 localizzati all’interno del Municipio Roma I

 

Nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione a terzi, i competenti Uffici dovranno provvedere a comunicare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la disdetta della locazione ovvero della concessione. Nei nuovi contratti a stipularsi per gli immobili di proprietà di Roma Capitale, il divieto di esercizio di tali attività dovrà essere espressamente indicato e la loro eventuale attivazione costituirà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.

 

 

Autorizzazioni – L’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi nonché di sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Videolottery Terminal) di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S., sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo, ai sensi della vigente normativa. Entro 7 giorni dalla presentazione della domanda in Questura, il richiedente dovrà fornire copia della domanda medesima anche al SUAP competente, al fine di consentire la verifica del rispetto della normativa di settore e delle disposizioni del presente Regolamento. Nei successivi 30 giorni il SUAP comunicherà alla Questura eventuali motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo.

L’installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da trattenimento con vincita in denaro o ticket – come le ticket redemption – è subordinata ad apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, ai fini della verifica delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

 

ORARI – La disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, è stabilita dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle sale dedicate e gli orari di funzionamento degli apparecchi individuando specifiche fasce orarie di interruzione del gioco con l’obiettivo di preservare e tutelare la salute pubblica.

Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua entrata in vigore per l’apertura delle nuove attività. Per gli esercizi precedentemente autorizzati disporrà la Giunta Capitolina ovvero l’Assemblea Capitolina con apposito provvedimento da emettersi entro 120 giorni dall’approvazione del presente Regolamento.

 

 

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